ORDINANZA N. 6 /2016

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA,

RENDE NOTO CHE:

dalla data odierna, è stabilito un percorso dedicato esclusivamente al transito pedonale nella zona del porto storico di Ancona, precisamente dalla portella Santa Maria sino al basamento dell'antica lanterna sita all'altezza del molo Clementino, parallelo alla sede di circolazione veicolare con attraversamenti a raso di quest'ultima, meglio individuato nell'allegato elaborato planimetrico e identificabile in sito per tramite dell'apposita segnaletica stradale sia verticale che orizzontale;

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, con decorrenza dal 1 giugno 2016 l'annesso "Regolamento disciplinante l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nel porto di Ancona - Rev. 2/16".

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nell'allegato Regolamento; i contravventori alle citate disposizioni, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie di illecito penale o amministrativo, saranno perseguiti, secondo i casi come meglio specificato nell'art. 1 del Regolamento, ai sensi del Codice della Strada o ai sensi degli art. 1161, 1164 e 1174 del Cod. Nav., inclusa la rimozione del mezzo nelle situazioni previste.

Art. 3

Sono abrogate l'Ordinanza nr. 20/2016 e tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia che contrastano con le previsioni dell'allegato Regolamento.

Ancona, li 18/05/2016

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI NEL PORTO DI ANCONA - Rev.2/16.

Art.1 - Suddivisione delle aree portuali

Le aree portuali di Ancona sono destinate alle operazioni portuali ed alle attività commerciali connesse, ai servizi portuali, alle operazioni di imbarco e sbarco merci ed automezzi, all'incolonnamento e sosta temporanea dei veicoli, al deposito merci. Ai fini della disciplina della circolazione viaria, il porto di Ancona si divide nelle seguenti aree: - Porto storico : dall'incrocio tra la via Da Chio e la via Marconi fino alla banchina del Molo foraneo Nord;
- Porto antico : l'area monumentale del molo nord tra l'arco di Traiano ed il molo della Lanterna accessibile, a piedi, dal varco S.Primiano;
- Mandracchio: dall'incrocio tra la via Da Chio e la via Marconi fino all'innesto con le vie Einaudi e Mattei;
Nuova Darsena: l'intera area portuale delimitata da recinzione doganale, con ingresso in corrispondenza dell'inizio di via Vanoni, comprensiva delle banchine operative del Molo Sud;
Biglietteria marittima: edificio sito nei pressi della via Einaudi, esternamente all'ambito doganale, a lato dell'area fieristica, destinato ai servizi propedeutici agli imbarchi sulle navi traghetto (vendita biglietti, check-in, attività connesse), con relative pertinenze esterne.
Ai fini delle applicazioni delle disposizioni dei vigenti Piani di sicurezza, approvati dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, sono state individuate le seguenti "port facilities":
Facilitv 2 zona A : area ad accesso ristretto all'interno del Porto storico, delimitata da recinzioni con varco di accesso presso il piazzale retrostante la banchina n. 17, comprendente le banchine dalla n. 17 alla n. 13;
Facilitv 2 zona B : area ad accesso ristretto all'interno del Porto storico, delimitata da recinzioni con varco di accesso presso il piazzale retrostante la banchina n. 7 e varco di uscita presso il molo S. Maria, comprendente le banchine dalla n. 7 alla n.12;
Facility 3A Nuova Darsena: comprendente gli impianti portuali delle banchine nr. 19 e 20 prevalentemente interessate dall'ormeggio di navi che effettuano lo sbarco di cemento e di cereali presso gli impianti dell'Impresa SILOS GRANARI DI SICILIA.
Facility 3B Nuova Darsena: riferita alle banchine pubbliche nn. 21, 22 e 24.
Facility 3C1 - 23 Nuova Darsena: riferita alla banchina nr.23 ed agli adiacenti piazzali pubblici destinati al deposito temporaneo dei contenitori e merci varie;
Facility 3C2 - 25 Nuova Darsena: riferita alla banchina nr. 25 ed agli adiacenti piazzali pubblici di deposito merci.
Facility 3D Nuova Darsena: riferita alla banchina nr.26 ed agli adiacenti piazzali pubblici destinati al deposito temporaneo dei contenitori.
Nelle aree interne alle facilities sopraindicate, la circolazione e la sosta degli automezzi è soggetta a regolamentazione e sistema sanzionatorio previsto dal Codice della Navigazione, attesa la stretta connessione tra area portuale interessata ed operazioni portuali, mentre le restanti aree del Porto storico sono soggette all'applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, come meglio evidenziato nella planimetria all.nr.1.

Art. 2 - Mandracchio

La circolazione viaria nelle aree del Mandracchio è regolamentata da Ordinanze del Comune di Ancona; in dette aree è applicabile il Codice della Strada. Le modifiche alla disciplina vigente saranno sottoposte a preventiva valutazione dell'Autorità Portuale.

Art. 3 - Varchi portuali

Le aree portuali, demaniali e doganali, del porto storico esterne alle facilities, sono accessibili attraversoil varco doganale della Repubblica, il varco doganale Da Chio, il varco security Da Chio.
Possono accedere attraverso i predetti varchi, mediante automezzo, solo i soggetti autorizzati, tra cui i dipendenti delle Amministrazioni/Enti/Imprese con sede all 'interno del Porto storico, i soggetti che devono effettuare operazioni commerciali ovvero che debbono imbarcarsi. L'accesso degli automezzi ai varchi è regolato mediante sbarre azionate da badge, da telepass ovvero direttamente dal personale di piantonamento e dai militari del Gruppo Guardia di Finanza .
I pedoni possono accedere liberamente a queste aree, ma possono essere soggetti a controlli a campione.
Si accede alle aree interne alle facilities solamente attraverso appositi varchi presidiati per l'esecuzione dei controlli di security previsti dai rispettivi Piani di sicurezza . L'accesso all'interno delle facilities è consentito esclusivamente ai soggetti ed agli automezzi autorizzati.
Nel dettaglio, gli automezzi possono accedere alle aree portuali alle condizioni di seguito descritte:
Varco della Repubblica: destinato all'entrata ed all'uscita dal porto di ciclomotori, motoveicoli ed autovetture autorizzate, esclusi i veicoli pesanti (autocarri, autoarticolati, autobus, etc.), i furgoni soggetti a controlli doganali e le autovetture con targa di paese extra Schengen; in caso di necessità il varco può essere utilizzato anche per l'uscita dal porto dei ciclomotori, motoveicoli ed autovetture sbarcate dalle navi traghetto esclusi caravan, furgoni e TIR secondo tempi e modalità concordate ed autorizzate dall'Agenzia delle Dogane e concordato con il Gruppo G.d.F.
Varco doganale Da Chio: destinato all'entrata ed all'uscita di tutti gli automezzi diretti all'imbarco ovvero all'effettuazione di operazioni commerciali, oltre che al traffico degli altri automezzi abilitati in ingresso ed in uscita provenienti dalla zona Mandracchio;
Varco security Da Chio: ubicato in diretta prosecuzione rispetto al varco doganale Da Chio, è destinato al passaggio degli automezzi diretti all'imbarco presso la Facility 2B, all'effettuazione di operazioni commerciali, oltre che al traffico degli altri automezzi abilitati all'ingresso provenienti dalla zona Mandracchio;
Varco facility 2 zona A: ubicato in prosecuzione, direzione sinistra, rispetto al varco doganale Da Chio, è destinato all'entrata ed all'uscita degli automezzi diretti/provenienti dai traghetti ormeggiati, nell'ordine, agli accosti nr. 16, 15 e 13, nonché di quelli destinati alle operazioni commerciali e degli altri automezzi abilitati;
Varco facility 2 zona B (ingresso): ubicato in zona accesso stabilimento Fincantieri, è destinato all'entrata degli automezzi diretti ai traghetti ormeggiati, nell'ordine, agli accosti nr. 7, 8, 9, 11, 12, nonché all'ingresso ed uscita degli automezzi destinati alle operazioni commerciali e degli altri automezzi abilitati; Varco facility 2 zona B (uscita): ubicato in zona parcheggio antistante sede Autorità Portuale, è destinato esclusivamente all'uscita degli automezzi sbarcati dai traghetti ormeggiati agli accosti nr. 7, 8, 9, 11, 12;
Varco doganale Nuova Darsena: destinato all'ingresso ed all'uscita degli automezzi muniti di titolo legittimazione per l'effettuazione di operazioni portuali e/o commerciali nelle aree della Nuova Darsena e del Molo Sud e degli altri automezzi abilitati;
Varco doganale Nuova Darsena - accesso trasporti eccezionali : destinato esclusivamente al transito in entrata ed in uscita - nell'ambito di operazioni portuali - dei trasporti eccezionali di notevoli ingombri, su presidio del Comando Gruppo Guardia di Finanza, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale, della stessa Guardia di Finanza e dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane;
Varchi ferroviari Nuova Darsena: sono destinati all'entrata/uscita dei convogli ferroviari, muniti di titolo di legittimazione in base alla vigente normativa doganale, per lo svolgimento delle operazioni portuali nelle aree della Nuova Darsena e del Molo Sud.
Varchi facilities 3A - 3B -3C1 -3C2 -3D Nuova Darsena: riservati all'entrata ed all'uscita di esclusiva degli automezzi e mezzi operativi impegnati nelle operazioni commerciali ed operative i svolgimento all'interno delle medesime facilities;
Varchi pedonali S. Primiano e Portella S. Maria: ubicati rispettivamente in zona accesso stabilimento Fincantieri e parcheggio antistante sede Autorità Portuale, sono riservati al libero transito dei soli pedoni con divieto di attraversamento per ciclomotori e moto, sottoposti a controllo mediante videosorveglianza. Varco pedonale facility 2 zona A: accesso usufruibile attnwerso il manufatto ubicato presso l'angolo delle banchine nr. 13 - 14, presidiato da guardia giurata e riservato all'ingresso ed uscita dei passeggeri delle navi traghetto in possesso della carta di imbarco e degli operatori autorizzati; negli orari di chiusu,·a del varco, gli operatori dotati di badge possono entrare ed uscire dalla facility utilizzando l'adiacente tornello pedonale dotato di sistema di controllo accessi e controllo di video sorveglianza.
Varchi perdonali facility 2 zona B: accessi pedonali con postazioni di controllo della Polizia di Frontiera e dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane presso l'edificio della ex Stazione Marittima - lato banchina nr. 11 e presso il cancello pedonale del varco di facility 2B - (uscita). Detti varchi sono riservati all'ingresso ed uscita dei passeggeri delle navi traghetto in possesso della carta di imbarco; gli operatori autorizzati dotati di badge possono entrare ed uscire dalla facility utilizzando un tornello pedonale posto lungo la recinzione perimetrale della Facility - lato banchina nr.11, dotato di sistema di controllo accessi e controllo di video sorveglianza.

Art . 4 - Orari di apertura varchi

La disciplina che regola gli orari di apertura dei varchi è la seguente:
Varco della Repubblica: presidiato da guardie giurate dalle ore 05.30 alle ore 24.00; usufruibile nei restanti orari dagli operatori autorizzati dotati di badge;
Varco doganale Da Chio: presidiato H24 da personale del Gruppo Guardia di Finanza; dalle ore 23.00 alle ore 07.00 il predetto personale provvederà ad abbassare la barriera stradale ivi presente e potrà consentire l'accesso ai mezzi in entrata nell'area portuale solo ai veicoli espressamente autorizzati dall'Autorità Portuale, ai veicoli di servizio degli Enti ed Organi dello Stato operanti in porto, delle forze di Polizia e di Soccorso Pubblico; l'uscita dei veicoli potrà essere consentita previa esecuzione dei controlli di specifica competenza del personale della Guardia di Finanza operante al Varco;
Varco security Da Chio: presidiato da guardie giurate secondo un orario variabile in funzione delle variazioni stagionali degli orari di partenza delle navi traghetto, ricompreso tra le ore 7.00 e le ore 20.00; usufruibile nei restanti orari, compatibilmente con l'accessibilità al varco doganale Da Chio di cui sopra; Varco facility 2 zona A: presidiato da guardie giurate ed aperto in funzione degli orari di arrivo e partenza delle navi, di norma dalle ore 7.00 alle ore 23 .00; chiuso mediante cancello nei restanti orari; per necessità operative in occasione dell'approdo di navi da crociera, il varco è operativo a partire dalle ore 6.00.
Varco facility 2 zona B {ingresso): presidiato da personale della Polizia di Frontiera e da guardie giurate in funzione degli orari di arrivo e partenza delle navi, di norma ricompreso nell'orario dalle 06.30 alle 22.00; chiuso mediante cancello nei restanti orari;
Varco facility 2 zona B {uscita): presidiato da personale della Polizia di Frontiera e/o da guardie giurate in funzione delle operazioni di sbarco automezzi dalle navi, di norma ricomprese nell'orario dalle ore 6.30 alle 15.00; chiuso mediante cancello nei restanti orari;
Varco doganale Nuova Darsena: presidiato H24 dai militari del Gruppo Guardia di Finanza, fruibile esclusivamente dagli automezzi autorizzati e dai mezzi commerciali dotati della documentazione di trasporto che giustifica l'accesso all'area;
Varco doganale Nuova Darsena - Accesso trasporti eccezionali: normalmente chiuso, ovvero aperto al bisogno per il transito dei trasporti eccezionali, a cura ed oneri del soggetto di volta in volta interessato, previa autorizzazione del Gruppo Guardia di Finanza, dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, dell 'Autorità Portuale, con chiusura e rimessa in pristino stato - sempre a cura dello stesso soggetto interessato - non appena terminata l'operazione di sua esigenza;
Varchi ferroviari Nuova Darsena: non presidiati e chiusi con cancelli dotati di sistema di apertura a distanza, collegati al presidio G.d.F. del varco facility 3 - Nuova Darsena; eventuali esigenze di apertura dei varchi nei periodi di chiusura, motivate da necessità operative/produttive, dovranno essere rappresentate con congruo anticipo all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane di Ancona ed al Gruppo G.d.F. ;
Varchi facilities 3A - 3B -3C1-3C2 -3D Nuova Darsena: presidiati dal personale incaricato delle Imprese portuali , operative in funzione delle operazioni in corso; Varchi pedonali S. Primiano e Portella S. Maria: non presidiati (attualmente sottoposti a controllo esclusivamente mediante videosorveglianza) ed aperti H24.
Varco pedonale facility 2 zona A: presidiato da guardie giurate ed usufruibile di norma nell'orario ricompreso tra le ore 08.00 e le 18.00, con possibilità di prolungamento e/o variazione di tale orario in relazione agli approdi stagionali ed in occasione del ritardato arrivo e partenza di navi traghetto per imprevisti. Chiuso nei restanti orari.
Varco pedonale facility 2 zona B: presidiato dalla Polizia di Frontiera, operativo in occasione degli sbarchi di norma nelle due ore antecedenti l'orario di partenza delle navi ormeggiate presso le banchine nr. 12 - 11 - 9 - 8.
Chiuso nei restanti orari.

Art. 5 - Particolari orari per i veicoli destinati all'imbarco

L'ingresso nel Porto storico dei veicoli destinati all'imbarco avviene esclusivamente dietro esibizione dell'apposito titolo di viaggio, sulla base di orari variabili determinati in base all'orario di partenza dei traghetti, all'effettivo spazio a disposizione nei piazzali ed alle indicazioni fornite dagli operatori preposti al loro incolonnamento, fatta eccezione dei mezzi che trasportano merci a dogana diretti verso paesi extracomunitari per i quali l'accesso è consentito nella fascia oraria di 24 ore precedenti l'ora rio di partenza della nave. Tale limitazione non sussiste per i mezzi che non devono imbarcarsi i quali, espletate le suddette operazioni doganali, devono defluire con immediatezza dal porto. L'ingresso dei semirimorchi destinati all'imbarco nella aree di sosta all'interno della facility 2AB e nella Nuova Darsena è consentita nella fa scia oraria di 36 ore precedenti la partenza della nave interessata. Per quanto sopra, l'Autorità Portuale si riserva di poter disporre diversamente in relazione agli spazi a disposizione sui piazzali ed alle aree interne di incolonnamento.

Art . 6 - Deflusso veicoli

I veicoli, subito dopo lo sbarco e l'eventuale compimento delle indifferibili operazioni doganali, devono lasciare l'area portuale uscendo obbligatoriamente dal varco doganale Da Chio. Nei periodi di alta stagione estiva è ammessa l'uscita dei soli automezzi e motocicli dal varco della Repubblica, secondo tempi e modalità concordate ed autorizzate dalla Agenzia delle Dogane e concordato con il Gruppo G.d.F.
I veicoli sbarcati dalle navi traghetto che devono effettuare operazioni doganali devono parcheggiare temporaneamente nelle aree dedicate di cui all'art. lo punti 3 e 4 del presente Regolamento, ed allentarsi dal porto entro le 2 (due) ore dall'ultimazione delle predette operazioni.
I semirimorchi sbarcati potranno sostare all'interno delle facilities nei limiti di disponibilità delle aree di incolonnamento; nel periodo di alta stagione estiva ( 15 maggio - 15 settembre) i medesimi semirimorchi che non trovano spazio nelle aree di sosta dedicate di cui all'art 1 O dovranno essere allontanati entro 48 (quarantotto) ore.
L'inosservanza delle disposizioni sopraindicate sono sanzionate a norma di legge e con la rimozione ai sensi del art. 12 del presente Regolamento.
In assenza di sbarchi in corso ed presenza di traffico intenso diretto all'uscita del Porto Storico, come nel caso dell'uscita del personale dipendente della Fincantieri, per agevolare il deflusso dei veicoli potrà essere operata I' apertura della sbarra della corsia di uscita dal varco della Repubblica.

Art. 7 - Disciplina de lla circolazione

All 'interno del Porto storico e della Nuova Darsena è individuata la viabilità principale e sussidiaria come evidenziato nelle planimetrie AII. nr. 2 e 3, ovvero secondo la segnaletica apposta in loco dall'Autorità Portuale secondo il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione. La circolazione viaria in tutto l'ambito portuale è soggetta al limite massimo di 30Km/h. Tutti i conducenti dei veicoli devono osservare le norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e la relativa segnaletica.

Art. 8 - Norme di prudenza

Le aree del porto sono da considerarsi aree di lavoro e pertanto chiunque, a qualunque titolo vi acceda a piedi o con veicoli, lo fa a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche delle attività che ivi si svolgono.

Art. 9 - Transito sulle aree operative

Non è consentito transitare o sostare sulle calate, sulle banchine e sui moli, comprese le aree in concessione e gli accessi alle stesse, a meno che non si sia direttamente interessati allo svolgimento delle operazioni portuali, ai servizi alle navi ed alle merci, e ciò comunque compatibilmente con le previsioni di sicurezza dell'impresa portuale operante.

Art. 10 - Aree di sosta

La sosta dei veicoli in porto è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate con segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della strada, apposta dall'Autorità Portuale.
Per finalità di security, i proprietari della auto in sosta in porto dovranno essere identificabili mediante l'esposizione sul cruscotto dell'apposito talloncino rilasciato dalla Autorità Portua le ai possessoridi badge, ovvero della parte esigibile dei permessi di accesso cartacei; l'omissione di tale disposizione rappresenta una violazione alle norme di security sazionabile ai sensi dell'art. 2 della presente Ordinanza. Sono presenti nell'ambito portuale le seguenti specifiche aree di sosta per automezzi impegnati in determinate operazioni portuali / commerciali:
1. L'area di sosta ubicata su via Da Chio, in prossimità di Porta Pia, posta immediatamente prima dell'ingresso del "varco doganale Da Chio", riservata alla sosta di T.I.R. e trailers che devono effettuare operazioni doganali, dei trasporti eccezionali in attesa di ingresso in porto per l'imbarco, di autocisterne destinate al bunkeraggio delle unità navali; nell'area suddetta è vietata la sosta delle autovetture con le sanzioni previste dal Codice della strada.
2. L'area di sosta per sole autovetture adiacente alla via Da Chio, oltre la linea ferroviaria, nei pressi dell'accesso alla Mole Vanvitelliana, identificata e regolamentata dalla apposita segnaletica orizzontale e verticale, con violazioni soggette alle sanzioni previste dal Codice della strada;
3. L'area di sosta ubicata dopo l'ingresso del "varco doganale Da Chio", tra il "varco facility 2 zona A" ed il "varco security Da Chio", usufruibile da parte degli automezzi che devono effettuare pratiche e/o controlli doganali nonché dagli autoveicoli degli operatori autorizzati;
4. L'area recintata presso il piazzale retrostante la banchina nr.4 è dedicata esclusivamente alla sosta di automezzi che devono effettuare pratiche e/o controlli doganali. Gli autisti che hanno completato le predette operazioni doganali sono obbligati ad uscire dal porto quanto prima e non oltre le 2 (due) ore dall'avvenuto rilascio delle predette autorizzazioni; i trasgressori potranno essere sazionati ai sensi dell'art. 2 della presente Ordinanza. E' fatto divieto l'accesso alla predetta area a persone diverse dagli autisti, dai doganalisti dagli appartenenti agli organi della pubblica amministrazione e forze di polizia operanti in porto.
5. L'area attrezzata per merci pericolose presso il Molo L. Rizzo per la sosta delle autocisterne in attesa di eseguire le operazioni sottobordo di bunkeraggio.
I veicoli destinati all'imbarco sui traghetti devono incolonnarsi e sostare nelle aree, corrispondenti ad altrettante banchine di ormeggio, interne alla facility 2 A-B , come appresso indicate, debitamente individuate con apposita segnaletica orizzontale e verticale apposta dall'Autorità Portuale:
Facility 2 zona A
• banchina 13: piazzale antistante le banchine nr. 13 e 14;
• banchine nr. 15 e 16: piazzale molo XXIX Settembre.
Facility 2 zona B
• banchina nr. 8: piazzale molo Wojtyla e piazzale retrostante banchina nr. 7;
• banchina nr. 11: piazzale retrostante banchine nr. 9 e 10;
• banchina nr. 12: piazzale molo S. Maria.
• Veicoli in attesa d'ingresso alla facility per i controlli di Polizia di Frontiera: piazzale retrostante la banchina nr.5 .
La sosta dei semirimorchi senza motrice, in attesa di imbarco o appena sbarcati, è consentita esclusivamente nelle seguenti aree:
• Porto storico: aree appositamente delimitate sui piazzali retrostanti le banchine nr. 7, 14, 17 e radice molo L. Rizzo;
• Nuova Darsena: aree assegnate in uso alle imprese portuali. Sulle aree portuali esterne alle facilities sono presenti aree di sosta riservate, contrassegnate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale apposta dall'Autorità Portuale, destinate al parcheggio delle autovetture di servizio e del personale appartenente alle Forze di Polizia ed alle Amministrazioni statali operanti nel porto di Ancona. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 2 della presente Ordinanza ed i veicoli soggetti a rimozione forzata come da art.12 del presente Regolamento.

Art. 11 - Divieti di sosta

Non è consentita la sosta dei veicoli nelle aree portuali se non sulle aree ove segnali orizzontali e/o verticali - apposti dall'Autorità Portuale - ne evidenzino la possibilità e, in ogni caso, sulle aree in cui la sosta è consentita ai sensi del precedente art. 10. In ogni caso la sosta è vietata:
• sulle banchine operative, senza il consenso dell'impresa concessionaria ovvero operante ex art. 16 della legge n. 84/94, e comunque al di fuori del raggio d'azione dei mezzi meccanici ivi operanti;
• negli spazi destinati alla viabilità, delimitati da segnaletica orizzontale ed in adiacenza alle recinzione delle facilities;
• entro i due metri dal ciglio banchina; • sulle aree di sosta assegnate alle Forze di Polizia, agli Enti, agli Organi dello Stato ed ai servizi portuali, contrassegnati da apposita segnaletica verticale ed orizzontale;
• in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, all'espletamento dei servizi di emergenza, al movimento di altri veicoli stradali e ferroviari, al passaggio dei pedoni. Ad eccezione degli autoveicoli appartenenti a soggetti residenti in porto e dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/imprese operanti in porto, non è in alcun modo consentito mantenere parcheggiato in porto automezzi privati nella fascia oraria dalle ore 24.00 alle ore 06.00, salvo quelli espressamente autorizzati per motivate esigenze operative. L'inosservanza a tale disposizione è sanzionata a norma di legge e con la rimozione del veicolo ai sensi del art. 12 del presente Regolamento.

Art. 12 - Rimozione dei veicoli

In considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare in caso di violazione dei divieti di sosta e parcheggio, in qualsiasi momento, per ovvi motivi di sicurezza, potrà essere disposta - sentiti per quanto di rispettiva competenza l'Ufficio di Polizia di Frontiera e quello dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane - la rimozione d'ufficio del veicolo interessato alla violazione ed il suo trasporto in apposita area esterna al porto nella disponibilità dell'impresa all'uopo incaricata; in subordine, nei casi in cui le condizioni doganali lo rendano necessario, i veicoli rimossi saranno trasportati all'interno dell'area destinata ai mezzi posti sotto sequestro all'interno dell'area doganale della Nuova Darsena. Le spese relative di rimozione, trasporto e custodia saranno poste a carico del proprietario del veicolo interessato dalla violazione.
Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo da parte del personale della G.d.F. in servizio ai varchi.

Art. 13 - Obblighi per i concessionari

Ai concessionari di aree demaniali è fatto obbligo di predisporre e mantenere in efficienza, ciascuno per la parte di propria competenza, la segnaletica stradale e di sicurezza secondo la vigente normativa. Gli stessi concessionari devono provvedere al rapido ripristino delle aree in godimento in caso di danneggiamento conseguente all'attività svolta ed alla predisposizione immediata di transennamenti e segnali monitori, nel caso di situazioni di pericolo.

Art. 14 - Titoli abilitativi per l'accesso al porto

14.1 Accesso pedonale
L'accesso pedonale nelle aree del Porto storico è libero ed è subordinato al possesso di un idoneo e valido documento d'identità, per favorire il controllo preventivo di sicurezza da parte degli organi preposti. L'accesso pedonale nelle facilities è consentito ai soli passeggeri in possesso di carta di imbarco per il giorno di accesso nonché agli operatori in possesso del titolo abilitativo di cui al successivo punto 14.2 lett.a).
14.2 Accesso con autoveicoli
Possono accedere alle aree portuali esclusivamente gli autoveicoli condotti da persone munite di apposito titolo abilitativo, specifico per l'area interessata ed in corso di validità, rilasciato dall'Autorità Portuale da esibirsi, unitamente ad un documento di identità valido, ad ogni richiesta del personale preposto al controllo ai varchi ed a quello appartenente alle Forze di Polizia operanti in porto. Costi tuiscono titoli abilitativi all'accesso nell'ambito portuale degli autoveicoli, ad eccezione di quelli già in possesso di carta di imbarco:
a) Badge rilasciato dall'Autorità Portuale agli aventi diritto secondo le indicazioni e procedure riportate sul "Disciplinare per il rilascio dei titoli di accesso in porto", approvato con Delibera del Presidente n. 116 del 26/11/09;
b) Autorizzazione temporanea di tipo cartaceo rilasciata, qualora sussistano le specifiche e particolari condizioni riportate sul disciplinare di cui sopra, per consentire l'accesso degli autoveicoli all'ambito portuale per un lasso temporale strettamente commisurato alle esigenze operative del richiedente. Per i mezzi che trasportano merci e che devono accedere o uscire dall'ambito portuale sono applicate le vigenti disposizioni della Agenzia delle Dogane e della Capitaneria di Porto per la movimentazione di materiale e/o di attrezzature attraverso i varchi. Gli automezzi con merci in consegna e non sottoposte ad alcun regime doganale possono accedere alle aree doganali, previo accertamento da parte del personale di piantonamento presente ai varchi, del mittente e del destinatario indicati nei documenti di trasporto e/o del relativo ordine lavori/fornitura emanato da un soggetto pubblico/privato che abbia la sede in ambito portuale. Le merci che devono espletare le formalità doganali debbono obbligatoriamente accedere all'ambito portuale attraverso il varco doganale Da Chio per l'acquisizione del "VISTO ENTRARE" da parte della Guardia di Finanza ed utilizzare le aree di sosta autorizzate di cui all'art. 10 per lo svolgimento delle predette formalità nei limiti citati dall'art.5 del presente Regolamento. I clienti dei ristoranti ubicati nel Porto storico possono accedere con la propria autovettura tutti i giorni nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.30 e dalle ore 19.00 alle 23.00 attraverso il varco della Repubblica, previo ritiro di un tagliando rilasciato dalla guardia giurata in servizio al varco, il quale dovrà essere riconsegnato per l'uscita, timbrato e vistato dall'esercente il locale di ristorazione. L' omissione della restituzione del predetto tagliando rappresenta una violazione alle norme di security sanzionabile ai sensi dell'art.2 della presente Ordinanza

Art. 15 - Accesso a lle Facility del Porto storico

L'accesso alla facility 2A-B del Porto storico da parte degli automezzi e dei passeggeri appiedati diretti all'imbarco è consentito solo se in possesso della carta di imbarco emessa per la data di partenza; l'accesso è inoltre consentito agli operatori in possesso dei titoli autorizzativi di cui al precedente punto 14.2; la sosta all'interno della facility è consentita purché venga esposto sul parabrezza un contrassegno rilasciato dalla Autorità Portuale indicante la Società di appartenenza e gli estremi del proprietario. E' comunque vietata la sosta di tali automezzi negli orari notturni di chiusura della facility, esclusi i mezzi operativi di movimentazione dei trailer appartenenti alle Imprese portuali autorizzate ed i mezzi attrezzati per la somministrazione di alimenti e bevande autorizzati dalla Autorità Portuale. In attuazione delle vigenti misure di security, l'Autorità Portuale si riserva la possibilità di negare il rilascio di detto contrassegno nei casi che non giustificano la necessità di sostare con il proprio automezzo all'interno della facility. Inoltre l'eventuale automezzo in sosta sprovvisto del predetto contrassegno e/o lasciato in sosta negli orari notturni di chiusura della facility potrà essere oggetto di rimozione forzata. In tal caso, le spese relative di rimozione, trasporto e custodia saranno poste a carico del proprietario del veicolo interessato dalla violazione.

Art. 16 - Titoli abilitativi per l'accesso all'area doganale- Nuova Darsena.

L'accesso dei veicoli stradali e ferroviari e dei pedoni all'area doganale - Nuova Darsena è subordinato al possesso dei titoli autorizzativi di cui al precedente punto 14.2.
Gli automezzi con merci in consegna alle Imprese portuali operanti all'interno dell'area in oggetto potranno accedere in conformità alle vigenti norme doganali come specificato nel successivo art.20. L'accesso delle merci sarà consentito nell'orario diurno corrispondente alla operatività dei terminal delle imprese portuali, salvo casi particolari preventivamente comunicati al Comando Gruppo Guardia di Finanza.

Art . 18 - Accesso in porto senza t itolo di legittimazione

E' consentito l'accesso alle aree portuali del Porto storico e della Nuova Darsena dei seguenti automezzi, purché tutte le persone a bordo siano munite di un documento riconoscimento personale, per consentire l'adempimento dei compiti affidati all'organizzazione della security come da Piano di sicurezza vigente:
a) automezzi con targhe e contrassegni del Corpo Diplomatico e Consolare, dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni, dei servizi di polizia, soccorso e pubblica assistenza;
b) personale in possesso della tessera di libero accesso nei Porti Nazionali, rilasciate dal Ministero dei Trasporti ai sensi del D.M. 08.06.1987 e ciò limitatamente alla circolazione pedonale nelle aree del Porto Storico esterne alle facilities. Il personale di cui sopra per poter accedere con auto aziendali anche all'interno delle facilities ed a bordo delle navi dovrà attivare la procedura prevista dal successivo art.22.
c) Personale militare e civile in possesso del contrassegno "triangolino", rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi del D.M. 09.03.1994 e ciò limitatamente all'accesso con autovetture nelle aree del Porto Storico esterne alle facilities.

Art. 19 - Disposizioni particolari per l'accesso dei passeggeri destinati all'imbarco

I passeggeri con automezzo ed i passeggeri a piedi destinati all'imbarco potranno accedere nelle facilities e raggiungere le rispettive banchine d'imbarco esibendo il titolo di viaggio valido per l'imbarco al personale di controllo in servizio ai varchi; il personale di vigilanza potrà richiedere la verifica della composizione del bagaglio trasportato, rimanendo in carico alle Forze di Polizia la possibilità di effettuare le ispezioni del medesimo, il tutto in conformità delle misure di prevenzione per la security.

Art. 20 - Disposizioni particolari per l'accesso dei mezzi che devono effettuare operazioni commerciali

d) Per gli automezzi commerciali che devono accedere e/o uscire dall'ambito portuale per la sola consegna della merce, restano applicabili le disposizioni del locale Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e della Capitaneria di Porto per la movimentazione di materiale e/o di attrezzature attraverso i varchi. Tutti i suddetti mezzi e le relative merci trasportate saranno sottoposti alle seguenti verifiche:
e) - per le merci in esportazione ed importazione ( destinate o provenienti da Paesi extracomunitari), il riscontro sarà effettuato mediante la verifica dei documenti che accompagnano le merci medesime, sui quali verrà apposto dal personale G. d. F. in servizio ai varchi il visto entrare e/o uscire dagli spazi doganali;
f) - per le merci nazionali e per quelle destinate o provenienti da Paesi comunitari, il controllo di sicurezza verrà effettuato mediante accertamento del mittente e/o destinatario che possano legittimare l'accesso in porto.
g) - per i trasporti eccezionali dovrà richiesta preventivamente l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale in conformità a quanto disposto dall'Ordinanza nr. 10/2007.

Art. 21 Modalità generali di richiesta dei permessi di accesso in porto

I titoli di accesso di cui al punto 14.2 - punti a) e b) - saranno rilasciati dall'Autorità Portuale su rich iesta dei soggetti interessati, previa compilazione dei modelli di richiesta disponibili sul sito internet della Autorità Portuale www.autoritaportuale.ancona.it (selezionando dal menù principale :::Z accesso al porto) ed inoltro a mezzo telefax o posta elettronica, come da istruzioni consultabili sul medesimo sito.

Art. 22 Procedura per l'accesso occasionale nelle facilities per attività lavorative

I concessionari, le imprese portuali e gli agenti marittimi raccomandatari che abbiano la necessità di far accedere all'interno delle facilities altri soggetti (tecnici, clienti ed, in genere, persone che ne abbiano giustificato motivo), dovranno utilizzare la seguente procedura : - inoltrare all'Autorità Portuale, a mezzo telefax fax o posta elettronica, il modello modulo predisposto di cui al precedente art. 21, contenente le seguenti informazioni:
1) Estremi identificativi della Società che dovrà operare all'interno della facility;
2) Estremi identificativi dei mezzi di trasporto utilizzati;
3) Elenco delle attrezzature e/o materiali trasportati all'interno della facility;
4) Elenco del personale da impiegare;
5) Luogo di destinazione all'interno della facility, motivazioni e tipologia di attività svolta;
6) Durata prevista delle attività (specificando il numero di giorni naturali e consecutivi, ovvero data, orario di ingresso e di uscita prevista per visita in singolo giorno, giorni della settimana nei quali avverrà l'accesso e fascia oraria giornaliera indicativa nel caso di accessi ripetuti). - esibire al personale di piantonamento presente ai varchi una copia della comunicazione di cui sopra, unitamente ad idoneo documento di riconoscimento personale. La richiesta dovrà essere inoltrata entro le ore 12.00 del giorno precedente il suo utilizzo ed avrà validità per il solo periodo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste.

Art. 23 - Disposizioni varie su accessi di veicoli non in possesso di abilitazione

a) Accesso occasionale di persone disabili:
Le persone disabili che necessitano di entrare nel Porto storico con un veicolo per esigenza motivata di natura occasionale (es. accesso ad un ufficio pubblico sito nel porto storico etc.), e comunque all'esterno delle facilities, potranno contattare direttamente il personale dipendente dell'Autorità Portuale e, previa compilazione del modulo per l'autorizzazione temporanea per l'acceso in porto, potranno essere autorizzati ad accedere alle aree richieste. Le modalità di accesso del presente articolo si intendo applicabili per il solo orario di apertura dei varchi di accesso e non costituiscono titolo autorizzativo alla sosta veicolo che, qualora parcheggiato al di fuori delle zone appositamente autorizzate, sarà comunque oggetto di rimozione forzata oltre che soggetto all'applicazione delle sanzioni di legge. II rilascio dei permessi in oggetto potrà essere rifiutato negli orari di chiusura dei centri di desti nazione. Nel caso di automezzi con persona invalida a bordo che richieda di poter accedere al porto per raggiungere il porto Antico, sarà consentito l'accesso esibendo i documenti di identità e consentendo alla guardia giurata di controllare gli estremi del contrassegno invalidi.
b) Accesso per visite collettive in porto:
L'accesso per visite collettive potrà essere autorizzato esclusivamente compatibilmente con l'operatività portuale, con esclusione delle ore notturne e previa autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale, subordinatamente alla presentazione di domanda e dichiarazione manlevatoria unitamente alla compilazione del modulo per l'accesso temporaneo in porto relativo all'automezzo che trasporta i partecipanti alla visita. La modulistica di cui sopra è disponibile sul sito internet della Autorità Portuale www.autoritaportuale.ancona.it selezionando "visite in porto";
c) Accesso di soggetti non autorizzati in connessione ad attività istituzionale svolta dalle Amministrazioni pubbliche con sede in area demaniale portuale:
Le Pubbliche Amministrazioni con sede nel porto storico, qualora nell'ambito delle proprie attività istituzionali hanno l'esigenza di far accedere mediante veicoli persone non in possesso di titolo di legittimazione devono far pervenire all'Autorità Portuale, con congruo anticipo, un apposito elenco dei soggetti interessati all'accesso, corredato, ove possibile, dall'indicazione delle targhe dei veicoli privati eventualmente interessati.

Art. 24 - Autorizzazione al parcheggio nell'ambito portuale per manifestazioni pubbliche.

La richiesta per l'utilizzo di aree portuali per manifestazioni pubbliche o ad uso parcheggio di autovetture deve essere presentata all'Autorità Portuale - perentoriamente almeno 15 giorni prima della data dell'evento - alle seguenti condizioni: 1) La richiesta può essere avanzata solo da pubbliche amministrazioni per esigenze eccezionale e straordinarie, ovvero per manifestazioni storicamente consolidate;
2) Nella richiesta deve essere apposta la seguente dichiarazione di manleva "La sottoscritta ( estremi del richiedente) si assume ogni responsabilità penale e civile conseguente alla mancata e/o inadeguata applicazione delle previste misure di prevenzione e di controllo da parte del personale addetto alla vigilanza".
3) L'amministrazione richiedente provvede e garantisce, a proprio carico, un servizio di vigilanza continuativa dell'area, a mezzo di guardie giurate, per l'applicazione delle misure di prevenzione per la security dell'ambito portuale, al fine di organizzare un ordinato parcheggio delle auto che affluiscono ed impedire che le auto e le persone interessate alla manifestazione escano dall'area autorizzata, con accollo dei costi per la raccolta dei rifiuti e pulizia finale dell'area utilizzata;
4) L'area richiesta dove essere recintata in maniera adeguata lato mare, a cura del richiedente, con cartelli monitori indicanti il pericolo di caduta in mare, con obbligo di lasciare l'area di parcheggio entro due ore dal termine della manifestazione;
5) Deve essere rilasciato il nulla-osta della Capitaneria di Porto ai fini della valutazione di possibili pregiudizi alla sicurezza delle navi ormeggiate;
6) Deve essere chiesto il parere all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, alla Polizia di Frontiera e al Gruppo G.d.F.

Art.27 - Procedura per l'accesso a bordo delle navi

Gli agenti marittimi raccomandatari che abbiano la necessità di far accedere a bordo delle navi ormeggiate in porto o alla fonda in rada tecnici, clienti ed, in genere, personeche ne abbiano motivo ( con esclusione di lavorazioni in genere) possono essere autorizzate previo inoltro, a mezzo telefax o posta elettronica, di apposita richiesta all'Autorità Portuale, all'Ufficio di Polizia di Frontiera, alla Capitaneria di Porto, all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ed al Gruppo G.d.F. La comunicazione può essere inoltrata anche il giorno precedente il suo utilizzo, con validità limitata alla durata della sosta in porto o in rada di navi che effettuano operazioni commerciali; la validità può essere reiterata per altri due giorni in presenza di motivazioni eccezionali. Detta comunicazione ha valore sostitutivo del permesso di accesso e deve comunque essere esibita al personale di piantonamento presente ai varchi doganali, unitamente ad idoneo documento di riconoscimento.

Art. 28 - Duplicazione dei permessi di accesso

In caso di smarrimento del badge, per ottenerne la duplicazione, l'interessato deve farne immediata denuncia scritta alle autorità giudiziarie competenti; copia di detta denuncia deve essere presentata all'Autorità Portuale al fine del rilascio del relativo duplicato. In caso di deterioramento, potrà esserne richiesto uno nuovo previa restituzione di quello non più utilizzabile.

Art. 29 - Cessazione di permessi di accesso

In caso di cessazione del rapporto di lavoro fra Ditta/Società e relativo dipendente o di cessazione dei motivi per cui il permesso è stato rilasciato, il medesimo dovrà essere obbligatoriamente restituito all'Autorità Portuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di cessazione.

Art. 30 - Revoche

L'Autorità Portuale si riserva in ogni momento, anche in relazione alle segnalazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza e della Capitaneria di Porto di revocare i permessi contemplati nel presente Regolamento con provvedimento motivato. Nei casi di accertato uso improprio del badge da parte di persona fisica e/o Società diversa da quella autorizzata, il personale di piantonamento presente ai varchi procederà all'immediato ritiro del medesimo, riferendo l'accaduto all'Autorità Portuale a mezzo di rapporto di servizio.

Art. 31 - Biglietteria marittima

L'accesso alla biglietteria marittima è consentito a coloro che debbano espletare operazioni finalizzate agli imbarchi sulle navi traghetto, in particolare acquisizione dei titoli di viaggio, check-in, od usufruire comunque delle attività connesse (servizi bancari e di cambiavalute, servizi di ristorazione, etc.), nonché agli operatori addetti. In particolare, l'accesso al pubblico - per le esigenze di cui sopra - è consentito di norma dalle ore 07,00 alle ore 23,00, salvo diverse necessità operative in relazione alle attività portuali. Nelle pertinenze esterne, sono consentite la circolazione e la sosta solamente per autovetture e autobus ai fini delle operazioni suddette, secondo la segnaletica stradale apposta in loco dall'Autorità Portuale ai termini del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. Non è comunque consentita alcuna sosta in orario notturno, che comporterà la rimozione forzata e l'applicazione delle sanzioni ai termini del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. Negli spazi della biglietteria, sia interni che esterni, è vietato per chiunque bivaccare, in particolare accendere fuochi, allestire attrezzature mobili di qualunque tipo (tende, ombrelloni, etc.), nonché abbandonare beni e materiali. Tanto sarà perseguito ai termini di legge. E' fatta salva ogni disposizione d'uso della biglietteria già stabilita con apposito manuale operativo redatto dall'Autorità Portuale in data 03/10/2008.

ORDINANZA06-2016-1

ORDINANZA06-2016-2

ORDINANZA06-2016-3